Art. 4.
(Modifiche all'articolo 146 del testo unico).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 146 del testo unico è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle società interamente pubbliche o a prevalente capitale pubblico. Nel caso emergano elementi a carico di singoli amministratori o di dirigenti, si procede ai sensi dell'articolo 143, comma 1. Nel caso emergano elementi che coinvolgano un numero rilevante di amministratori, il Ministro dell'interno può procedere allo scioglimento dell'organo esecutivo, con conseguente nomina di un commissario, che resta in carica per la durata di un anno».